Criminal appeal dismissed for generic grievances lacking specific legal violations or reasoning defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Arli's appeal inadmissible due to the generic nature of her complaints regarding her criminal liability and sentencing. Arli argued that the court failed to prove her connection to criminal environments and imposed a penalty exceeding the statutory minimum despite the small quantity of cocaine found in her home. The court rejected these arguments as insufficient for a legitimacy review, stating that sentencing is a holistic evaluation not subject to detailed analytical scrutiny at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and lack specific illustrations of legal violations or defects in reasoning, as the court's sentencing determination represents a global evaluation of all relevant circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLI ANNA nato a NAPOLI il 23/05/1963 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Anna Arlì si duole della sua affermazione di responsabilità per il concorso nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendovi elementi dimostrativi della sua contiguità con ambienti criminali, nonché della misura della pena, determinata in misura superiore al minimo edittale nonostante l'irrisorietà del quantitativo di sostanza stupefacente.
Osservato che tali censure sono del tutto generiche, essendo prive della illustrazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione, sia con riferimento alla affermazione di responsabilità, fondata sul rinvenimento nella abitazione della ricorrente di materiale e di strumenti per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente e di una cassettina di sicurezza contente circa 62 grammi di cocaina (che la ricorrente dichiarò di essersi prestata a custodire dietro pagamento di un corrispettivo), sia a proposito del trattamento sanzionatorio, di cui la Corte d'appello ha giustificato la determinazione con il quantitativo di sostanza stupefacente custodito dalla ricorrente e con i suoi, dichiarati, collegamenti con ambienti criminali.
Considerato che tali argomenti, idonei e non manifestamente illogici, sono stati censurati, oltre che genericamente, sul piano valutativo, lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, posto che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, cosicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle doglianze con lo stesso sollevate. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il