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Ordinanza — n. 18741/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and manifestly unfounded arguments regarding sentence mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18741/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground was generic and lacked specific justification for sentence mitigation or the application of the exclusion clause for minor offenses. The appellant argued for reduced sentencing based on social hardship, but the court found the appeal failed to critically contrast these claims with the lower court's reasoning regarding recidivism and generic mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a critical comparison with the lower court's reasoning, or if the grounds are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded sentence mitigation exclusion of punishability procedural costs Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 131 bis cod. pen
309/90, si duole della conferma da parte della Corte d'appello di Genova del trattamento sanzionatorio stabilito a suo carico dal Tribunale di Genova, nonché della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE BARA nato il 12/12/2001 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso Bara Nd'", dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, si duole della conferma da parte della Corte d'appello di Genova del trattamento sanzionatorio stabilito a suo carico dal Tribunale di Genova, nonché della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante la condizione di disagio sociale del ricorrente.

Osservato che tale motivo di ricorso è, anzitutto, generico, in quanto privo della illustrazione delle ragioni che giustificherebbero una mitigazione del trattamento sanzionatorio e l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità che non sarebbero state adeguatamente considerate dalla Corte d'appello, oltre che di autentico confronto critico con quanto esposto al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata. Considerato che le doglianze in ordine alla misura della pena sono manifestamente infondate, essendo stato considerato quale base di computo il minimo edittale di 6 mesi di reclusione, ridotto a 4 mesi di reclusione per la diminuente del rito, stante il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva.

Rilevato che l'esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è stata adeguatamente giustificata, attraverso la sottolineatura della non occasionalità della condotta, per essere il ricorrente gravato da numerose precedenti condanne per reati determinati da motivi di lucro, ossia dello stesso genere di quello ascrittogli, e tale argomento, idoneo a giustificare detta esclusione, non è in alcun modo stato considerato nel ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza dell'unico motivo al quale è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Pr