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Ordinanza — n. 18737/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific legal argumentation regarding drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romeo Giuseppe Francesco inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued violations of specific articles concerning drug quantity and sentencing, but the court found the grounds too generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are too generic to allow a comparison with the contested decision or if they lack total specificity regarding the alleged legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity drug trafficking procedural costs controllo della commisurazione della pena giudice istruttore revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 62-bis cod. pen.
Anche gli aumenti per continuazione sono minimi (circostanza che - per costante giurisprudenza della corte, esenta il giudice da ponderosa motivazione), nè alcun elemento positivo è stato indicato per valutare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articoli 385 cod. pen
Con sentenza in data 28/09/2022 il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria condannava, in esito a rito abbreviato, Giuseppe Francesco Romeo alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e 3.000 euro di multa in riferimento ai reati di cui agli articoli 385 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Anche gli aumenti per continuazione sono minimi (circostanza che - per costante giurisprudenza della corte, esenta il giudice da ponderosa motivazione), nè alcun elemento positivo è stato indicato per valutare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO GIUSEPPE FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 02/04/1965 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28/09/2022 il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria condannava, in esito a rito abbreviato, Giuseppe Francesco Romeo alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione e 3.000 euro di multa in riferimento ai reati di cui agli articoli 385 cod. pen. (capo A), 73 d.P.R. 309/90 (Capo B), 624-625 cod. pen. (Capo C) e 697 cod. pen. (Capo D)..

2. Con sentenza in data 30/05/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione al Capo C) per mancanza di querela, e rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni 2 mesi 3 giorni 15 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il Romeo. 3.1. &n il primo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, genericamente, violazione degli articoli 62-bis, 81 e 133 cod. pen.. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è del pari inammissibile per genericità, non confrontandosi affatto l'atto di impugnazione con i contenuti del provvedimento impugnato. La sentenza di appello, con motivazione non illogica, evidenzia come: la perizia sullo stupefacente desse contezza del sequestro di gr. 27,729 di principio attivo (THC) da cui potevano ricavarsi 1.109,6 dosi singole; all'interno dell'abitazione dell'imputato fosse stata rinvenuta una vera e propria «piantagione» di cannabis indica, composta da 110 piante di varia grandezza, oltre a strumenti per il confezionamento.

Elementi, tutti, da cui la Corte territoriale ricavava - con un giudizio certamente non illogico - una «non lieve» entità del fatto. Il Collegio evidenzia che il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solamente in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile dal dato quali-quantitativo e dagli altri parametri richiamati dalla disposizione quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione, con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911), come avvenuto nel caso concreto.

3. Il secondo motivo è inammissibile per totale difetto di specificità, non avendo il ricorrente sviluppato in alcun modo il censurato vizio di violazione di legge, solo genericamente enunciato. In ogni caso, quanto al trattamento sanzionatorio (tra l'altro appena di poco superiore al minimo edittale), la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti penali per cui è stato già dichiarato recidivo e che ha realizzato la condotta in contestazione durante la sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso il luogo prescelto per scontare la predetta misura, dunque a rischio di controlli da parte delle Forze dell'ordine e in evidente dispregio delle regole, tale da escludere che la presente vicenda possa essere considerata un'occasionale ricaduta del reo nel delitto.

Anche gli aumenti per continuazione sono minimi (circostanza che - per costante giurisprudenza della corte, esenta il giudice da ponderosa motivazione), nè alcun elemento positivo è stato indicato per valutare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. (laddove il venir meno della contestazione del reato di furto aggravato, e quindi della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., trova sola origine nella novella processuale).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile stante la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno col percorso motivazionale della sentenza impugnata, e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/02/2024 Il C