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Ordinanza — n. 18730/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding food safety charges despite legislative abrogation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Caravello Santi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for selling food in poor condition, arguing the conduct no longer constituted a crime after specific legislative abrogations. The court rejected this, citing a recent precedent establishing that the criminal nature of such conduct persists due to subsequent amendments expanding the scope of exempted provisions.

Regesto Legislator

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Art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283; Art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27: The conduct of placing food in poor condition for sale remains a criminal offense even if specific articles of the 1962 law are abrogated, as subsequent legislation may modify the list of exempted provisions.

Parole chiave

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food safety criminal liability legislative abrogation effect Cassazione inadmissibility poor condition food sale subsequent legislative amendment sicurezza degli alimenti mangimi – prodotti e igiene reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283
Art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27
283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l.
d.l. 22 marzo 2021, n. 42
27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n.
legge 21 maggio 2021, n. 71
42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti
5» (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO SANTI nato a MILAZZO il 29/08/1972 avverso la sentenza del 09/05/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che CARAVELLO Santi - imputato del reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione - ha proposto appello (qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte d'A p llo di Messina e 5 2o2_Z. trasmesso a questa Suprema Corte) avverso la sentenza del qui ir; IL(MV con cui il Tribunale di Patti lo aveva condannato alla pena di giustizia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla ritenuta persistente rilevanza penale della condotta; ritenuto che la prima censura sia inammissibile perché volta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze dibattimentali, in questa sede preclusa, a fronte di un percorso argomentativo del tutto immune da censure qui deducibili, con cui il Tribunale ha posto in rilievo le caratteristiche del confezionamento e trasporto (indicative della destinazione alla vendita) e le plurime anomalie riscontrate nelle modalità di conservazione e trasporto dei prodotti ittici; ritenuto, quanto alla residua censura, che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l'art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all'abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5» (Sez. 3, n. 34395 del 16/06/2021, Dragoti, Rv. 282365 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigl stenso