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Ordinanza — n. 18728/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to precluded factual reconstruction of drug possession conspiracy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18728/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his conviction for drug possession, arguing the lower courts incorrectly accepted a conspiracy theory based on a co-defendant's uncorroborated testimony. The court rejected this, noting that the appellate court's factual finding—that the two were always seen together and the co-defendant's story was inherently implausible—was fully precluded from re-examination at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on a disputed factual reconstruction is inadmissible if the appellate court's evaluation of evidence and the logical consistency of the facts are not subject to re-examination in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession conspiracy factual reconstruction preclusion co-defendant testimony weight appellate court reasoning dipendenza da sostanze stupefacenti importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFFIDI CALOGERO nato a MESSINA il 13/10/1993 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; \2

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SCAFFIDI Calogero - imputato del delitto di illecita detenzione di cocaina in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato (applicando la sospensione condizionale e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella detenzione della droga gettata via dal coimputato TOMEO al momento della perquisizione veicolare; ritenuto che la doglianza sia in realtà volta a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella concordemente e tutt'altro che illogicamente accolta dai giudici di merito: diversa ricostruzione il cui apprezzamento è peraltro, in questa sede, totalmente precluso; ritenuto in particolare che le dichiarazioni del coimputato TOME0 - stando al quale egli avrebbe acquistato la droga gettata a terra a Palermo, all'insaputa dello SCAFFIDI, in un momento in cui si era allontanato da quest'ultimo - siano state disattese sulla scorta di quanto riferito dagli operanti circa il fatto che i due erano stati sempre visti insieme (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea anche l'intrinseca inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato totalmente all'oscuro di un acquisto, effettuato dal TOMEO a sua insaputa, di sostanza del tutto analoga a quella detenuta dallo stesso SCAFFIDI nel cruscotto dell'auto sottoposta a controllo); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigl stensore I