Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18727/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it concerns only sentencing, not the requested legal grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeals by Rhimi Ahmed and Stupioni Francesca inadmissible. The appellants argued for a review of the omitted assessment of acquittal grounds under Article 129 of the Penal Code. The Court ruled that since the appeal was filed after the new procedural rule entered into force, it could only address specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification, not the sentencing rationale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.; The appeal must be limited to the specific grounds listed in the new procedural provision and cannot challenge the reasoning regarding the application of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility omitted acquittal grounds sentencing review restriction procedural law amendment Cassation appeal limits motivi di cassazione istanza di revisione penale modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, c.p.p.
del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, c.p.
309 del 1990 loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 73, D.P.R. n. 309/1990
Rilevato che i ricorrenti RHIMI Elkihmed e STUPPIONI Francesca, imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RHIMI AHMED ( CUI 03IDMUO) nato il 03/12/1985 STUPPIONI FRANCESCA ( CUI 05WMHN3 ) nato a SANREMO il 02/02/1984 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che i ricorrenti RHIMI Elkihmed e STUPPIONI Francesca, imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli tensore Il Pres