Cassation appeal dismissed as it concerns only sentencing, not the requested legal grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeals by Rhimi Ahmed and Stupioni Francesca inadmissible. The appellants argued for a review of the omitted assessment of acquittal grounds under Article 129 of the Penal Code. The Court ruled that since the appeal was filed after the new procedural rule entered into force, it could only address specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification, not the sentencing rationale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 129, c.p.; The appeal must be limited to the specific grounds listed in the new procedural provision and cannot challenge the reasoning regarding the application of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RHIMI AHMED ( CUI 03IDMUO) nato il 03/12/1985 STUPPIONI FRANCESCA ( CUI 05WMHN3 ) nato a SANREMO il 02/02/1984 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti RHIMI Elkihmed e STUPPIONI Francesca, imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritte ai capi 1), 2) e 3) della rubrica, con unico motivo deducono l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 19/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli tensore Il Pres