Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed as inadmissible due to waiver of nullity defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea-bargain sentencing order inadmissible. The appellant challenged the lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of due process. The court ruled that by accepting the plea bargain, the defendant waived all nullity exceptions, making this specific ground of appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. By accepting a plea bargain, the accused waives any nullity exceptions, rendering appeals based on the lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURA EMANUEL nato il 13/01/1986 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/09/2023 il Tribunale di Savona ha applicato a Emanuel Gjura, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione ed € 24.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R