Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18725/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed as inadmissible due to waiver of nullity defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the plea-bargain sentencing order inadmissible. The appellant challenged the lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing a violation of due process. The court ruled that by accepting the plea bargain, the defendant waived all nullity exceptions, making this specific ground of appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. By accepting a plea bargain, the accused waives any nullity exceptions, rendering appeals based on the lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing waiver of nullity inadmissible appeal Article 129 c.p.p. Cassation procedure sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 26/09/2023 il Tribunale di Savona ha applicato a Emanuel Gjura, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione ed € 24.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art.
art. 110 cod. pen
pen., la pena di anni 5 di reclusione ed € 24.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016
Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022
269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURA EMANUEL nato il 13/01/1986 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/09/2023 il Tribunale di Savona ha applicato a Emanuel Gjura, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 5 di reclusione ed € 24.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla ritenuta non applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In relazione al proposto generico motivo di censura, è nozione consolidata che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (ex multis, Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Moretti, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761). Va altresì ricordato che il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l'insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma l'eventuale vizio di motivazione non è più censurabile con il ricorso per cassazione, nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall'imputato, rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (ex multis, ad es.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in R