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Ordinanza — n. 18724/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the sanctioning treatment argument falls outside permitted grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Gianpaolo Masocco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Masocco challenged the sentencing treatment as incongruous under Article 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing the penalty was disproportionate. The court ruled that since the appeal was filed after the new procedural amendment entered into force, only specific grounds like legal qualification or penalty illegality are admissible, excluding arguments about the congruence of the sanctioning treatment.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals filed after the entry into force of the second paragraph of Article 444 are inadmissible if they concern the congruence of the sanctioning treatment, as only the expression of the accused's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, and illegality of the penalty are permitted grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal sanctioning treatment congruence of penalty Article 444 procedure Cassation grounds motivi di cassazione sindacato giurisdizionale motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOCCO GIANPAOLO nato a ROMA il 08/02/2005 avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA"t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente MASOCCO Giampaolo, imputato - come meglio specificato in rubrica - del reato di illecita detenzione di hashish, con unico motivo deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (ritenuto incongruo), avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 25/09/2023, dal Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consigli stensore Il President