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Ordinanza — n. 18721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere reiterative nature and lack of effective comparison with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bouaoura Ali against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Bouaoura Ali challenged the confirmation of his conviction for drug trafficking, arguing violations of law and defects in reasoning regarding his liability. The court rejected these claims because they were merely repetitive and failed to provide an effective comparison with the lower court's findings on the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates the arguments of the lower court without providing an effective comparison with the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere reiterative argument lack of effective comparison drug trafficking conviction procedural dismissal comunicazione degli elementi a carico prove acquisite illegalmente inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUAFOURA ALI nato il 25/04/1966 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che BOUAFOURA Ali - imputato del delitto di cessione di sostanza stupefacente a CORRADETTI Simone - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa e comunque priva di un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che ha ritenuto ampiamente provata la responsabilità del ricorrente alla luce di quanto direttamente percepito dagli operanti in ordine allo scambio (grazie alla postazione allestita), all'esistenza di pregressi contatti telefonici tra i due, al rinvenimento dello stupefacente sulla persona del CORRADETTI e del danaro nel marsupio del ricorrente, nonché al carattere neutro - in tale univoco contesto - dell'esito negativo delle perquisizioni domiciliari e veicolari; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 fe