Cassation appeal against plea-bargain sentencing dismissed for lack of admissible grounds and insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the only permissible grounds for challenging a plea-bargain sentencing are specific defects in the defendant's consent or legal qualification. The appellant argued the lower court failed to provide adequate reasoning, but the Court held that a brief factual summary suffices to ratify the parties' agreement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 111 Cost.; Art. 125 c.p.p. The appeal against a plea-bargain sentencing is inadmissible except for defects in the defendant's consent, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; a brief factual summary is sufficient to justify ratifying the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGACEM HAMDI nato il 20/05/1994 avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TRENTOkfgfCrUiVirs-o—atte--pal udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con 'sentenza del 07/07/2023 il Tribunale di Trento ha applicato a Hamdi Belgacem, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 2 mesi 11 di reclusione ed C 15.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e del restante materiale in sequestro (ad eccezione del denaro e dell'arma), per il reato di cui 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81 c.p., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo alla sussistenza dei reati contestati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto all'obbligo della motivazione, imposto al giudice dall'art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p., comma 3, per tutte le sentenze, secondo questa Corte esso opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma in tal caso esso deve essere rapportato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento ed all'esistenza dell'atto negoziale sulla pena, sicché anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti (v.
Sez. U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270). Tanto premesso, la successiva giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'accordo sulla pena «esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione» (Sez. 2, 12/10/2005, Scafidi, Rv. 232844), principio da cui discende che anche una valutazione sintetica del fatto, operata in sentenza, deve considerarsi sufficiente a giustificare la ratifica dell'accordo raggiunto dalle parti (Sez. 6, n. 56976 del n. 56976 del 11/9/2017, Sejdaras, Rv. 271671). E ciò è proprio quanto accaduto nel caso del provvedimento impugnato dal ricorrente, in cui il giudice ha descritto brevemente i fatti, ha condiviso la loro qualificazione giuridica, ha escluso la sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento dettate dall'art. 129 cod. proc. pen. ed ha valutato la congruità della pena.
Tutto secondo i canoni contenutistici essenziali e necessari richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis