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Ordinanza — n. 18718/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity regarding marijuana possession and prior conviction bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18718/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of critical engagement with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for marijuana possession and the application of the non-occasional offense bar, but the court found the arguments generic and repetitive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks critical engagement with the lower court's reasoning and consists of generic complaints, and the appellant bears the costs and fine for such inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal genericity marijuana possession offense non occasional offense bar procedural costs award lack of critical engagement commisurazione della pena per stupefacenti pena privativa della libertà alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
articolo 131-bis cod. pen
e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETE ANGELO nato a MANDURIA il 18/09/1999 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/09/2023 la Corte di appello di Lecce, Sez. St. Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 28/09/2022, che aveva condannato Angelo Prete in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 1.1. Quanto al primo aspetto, la motivazione addotta dalla Corte di appello (pag.

3) si fonda su una serie di elementi (la pluralità di sostanze; il quantitativo di marijuana, detenuto con modalità incompatibili con una lunga conservazione, che depone per la finalità di cessione e non per l'uso personale; l'essere stato colto in possesso di droga sia presso la abitazione che indosso; il rinvenimento di un bilancino e di un coltello intriso di hashish), che ragionevolmente escludevano la destinazione all'uso personale e anche la riconduzione alla ipotesi delle lieve entità, motivaizone con cui il ricorrente non si confronta in modo realmente critico, limitandosi a contestazioni generiche e quindi iniammissibili. 1.2.

Quanto al secondo aspetto, il ricorrente avanza censure di merito e ripetitive di quelle già sottoposte ai Giudici del merito sin dal primo grado e alle quali la Corte di appello ha risposto con una motivazione che risulta non censurabile in questa sede, in quanto né viziata in diritto né manifestamente illogica. La Corte di appello ha infatti ritenuto correttamente ricorrere il caso ostativo previsto dalla norma del reato «non occasionale», in ragione di pregressa condanna per reato della stessa indole, per le quali è irrilevante l'epoca di loro commissione.

2. Il ricorso non si confronta affatto in modo realmente critico con la motivazione addotta dalla Corte territoriale, limitandosi a generiche doglianze prive di qualsiasi specificità. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2