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Ordinanza — n. 18717/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of concrete comparison with lower court reasoning and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three drug traffickers inadmissible. The appellants argued for a retrial regarding passport acquisition and challenged the evidence of drug sales to specific individuals. The court rejected these claims because the arguments lacked concrete comparison with the lower court's reasoning or were substantively generic.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must demonstrate concrete comparison with the lower court's reasoning; generic requests for reopening proceedings or re-evaluation of evidence without specific grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of concrete comparison generic request for retrial drug trafficking charges procedural defect in cassation passaporto visto espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OTAY AIDI (CUI 02KZ29T) nato il 12/05/1981 FRA] IMED (CUI 04FD53B) (ALIAS TALBI IMED) nato il 01/02/1991 TALBI SAMIR (CUI 032K04B) nato il 02/07/1985 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che OTAY Aidi, FRAJ Imed e TALBI Samir - imputati di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (1 10TAY anche del reato di cui all'art.610 cod. pen.) - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Grosseto; ritenuto che i ricorsi dell'OTAY e del TALBI siano radicalmente inammissibili perché del tutto privi di concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata; rilevato che il FRA) ha dedotto vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione del passaporto del ricorrente, e all'affermazione di responsabilità quanto alle cessioni di droga a FIORAVANTI e MEISTRO; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, risultando dirimente l'assoluta genericità della richiesta, prospettata in termini sostanzialmente esplorativi (dal momento che il ricorrente aveva dedotto di "non ricordare a memoria" i periodi di assenza dall'Italia, impedendo alla Corte di apprezzarne l'effettiva rilevanza); ritenuto che le doglianze relative alle cessioni al FIORAVANTI siano inammissibili perché tendenti a sollecitare una rivalutazione del merito delle risultanze acquisite, avendo la Corte non illogicamente ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità alla luce dell'esito positivo della ricognizione fotografica, confermata dal teste sia pure all'esito di contestazione (v. in senso conforme pag. 4 seg. della sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo deve essere apprezzato congiuntamente a quello della sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme"); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche quanto alle cessioni in favore della MEISTRO, dovendo anche in questo caso la sentenza impugnata essere valutata unitamente a quanto esposto dal giudice di primo grado, secondo cui l'odierno ricorrente, unitamente al coimputato OTAY, era stato riconosciuto "con certezza" dalla MEISTRO "come persone da cui si era procurata lo stupefacente", avendo al contrario espresso dubbi sul terzo imputato TALBI (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso