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Ordinanza — n. 18716/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and insufficient motivation for sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by DIAW Hameth inadmissible. Hameth challenged his conviction for drug trafficking, arguing that the lower court failed to properly assess mitigating circumstances and relied on insufficient reasoning regarding the observed drug exchange. The court rejected these claims, noting that the defense's reliance on the buyer's statements did not contradict the direct observations of the operators who witnessed the transaction involving four individuals. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a re-evaluation of facts already established and lacked sufficient grounds to challenge the sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it merely requests a different appreciation of facts already ascertained by the court of first instance without presenting new evidence or demonstrating a manifest error in the application of statutory mitigation provisions.

Parole chiave

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drug trafficking cassation appeal inadmissibility mitigating circumstances direct observation drug exchange sentencing motivation detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIAW HAMETH nato il 24/12/1968 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; .4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DIAW Hameth - imputato dei reati di illecita detenzione e cessione di marijuana ed hashish, a lui ascritti in concorso con SYLLA Cheick - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/01/2023, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Pisa, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen.; ritenuto che la prima doglianza sia inammissibile perché volta a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze acquisite, rispetto a quanto concordemente ritenuto dai giudici di merito in ordine allo scambio direttamente osservato dagli operanti al quale aveva partecipato anche l'odierno ricorrente; ritenuto in particolare che la tesi difensiva, basata sulle dichiarazioni dell'acquirente GRANCIOLI, non tiene tcentet in adeguato conto la ricostruzione offerta dagli operanti, fondata su quanto direttamente osservato in ordine allo scambio di droga contro danaro, effettuato da un "quartetto di persone, due italiani e due senegalesi" (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado, nonché pag. 4 in cui si precisa che l'odierno ricorrente, nascostosi nelle vicinanze insieme al coimputato, fu trovato in possesso di quattro involucri contenenti hashish.

Nella medesima prospettiva, cfr. anche pagg. 2 seg. della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'operante ebbe ad osservare distintamente lo scambio, riconoscendo i due imputati perché identificati anche in precedenza in circostanze analoghe); ritenuto che le residue censure siano manifestamente infondate avuto riguardo, da un lato, al fatto che il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 è stato riferito non già al solo quantitativo di droga ceduta al GRANCIOLI, ma a quello complessivamente risultato nella disponibilità degli imputati.

D'altro lato, la sintetica motivazione fondante la mancata applicazione delle attenuanti generiche deve essere evidentemente riferita all'assenza di elementi positivamente valutabili: valutazione che non appare adeguatamente contrastata dal richiamo difensivo alle condizioni di vita del ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i