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Ordinanza — n. 18713/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns proportional balance of mitigating circumstances rather than statutory penalty limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18713/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agris Salah inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had sentenced the defendant to one year and eight months of imprisonment and an €8,000 fine for drug trafficking, omitting to recognize generic mitigating circumstances. The Court ruled that such appeals are inadmissible when they challenge the proportional balance between aggravating and mitigating factors rather than the legality of the penalty itself.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the proportional balance of circumstances or the measurement of mitigating reductions rather than the legality or excess of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportional balance mitigating circumstances cassation procedure drug trafficking penalty attenuazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
276509 .- 01) è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 24/10/2023 il Tribunale di Lodi ha applicato a Agris Salah, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed € 8.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma «profili commisurativi» della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.), ipotesi in cui va ricompreso anche il riconoscimento (o l'omesso riconoscimento) delle circostanze atipiche.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
Deve invero rammentarsi che secondo questa Corte (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRIS SALAH nato il 01/02/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di LODIidateravV13-5-a-lreil: udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/10/2023 il Tribunale di Lodi ha applicato a Agris Salah, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed € 8.000 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza - allegando vizio di legittimità - è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l'omessa motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che secondo questa Corte (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 .- 01) è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma «profili commisurativi» della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso volto censurare l'omesso bilanciamento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.), ipotesi in cui va ricompreso anche il riconoscimento (o l'omesso riconoscimento) delle circostanze atipiche.

2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 febb