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Ordinanza — n. 18704/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession sentence citing lack of detailed reasoning requirement below median penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18704/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for illegal possession of hashish, arguing the sentencing lacked sufficient detail despite being below the statutory median. The court rejected this, relying on established precedent that judges need not provide exhaustive reasoning when sentences fall below the median, as the adequacy criterion implicitly covers all necessary elements.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; In cases where a sentence is imposed below the statutory median, the judge is not required to provide specific and detailed reasoning, as it suffices to refer to the criterion of penalty adequacy, which implicitly includes the elements required by law.

Parole chiave

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illegal possession of hashish penalty below median lack of detailed reasoning cassation inadmissibility adequacy of penalty imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01
pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOURAIR HAMZA nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SOURAIR Hamza - imputato del delitto di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio; ritenuto che la doglianza sia reiterativa e comunque manifestamente infondata, avendo questa Suprema Corte chiarito che «in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).

Nella specie, nonostante il modestissimo scostamento dal minimo edittale, la Corte d'Appello ha diffusamente motivato in ordine alla ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, valorizzando sia il quantitativo di droga detenuta sia la negativa personalità del ricorrente, alla luce anche del precedente specifico (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argornentativo del tutto incensurabile in questa sede, che non è in alcun modo vulnerato dal richiamo difensivo al rilascio di procura speciale al difensore per una definizione del procedimento (cfr. pag. 2 del ricorso); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 23 febbraio 2024 Il Consigl estensore Il P