Ordinanza — n. 18703/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 19/09/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino 30/03/2018, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato Rita De Pellegrino in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18703/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., ritenendo sussistere le ragioni per una pronuncia di proscioglimento.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PELLEGRINO RITA nato a FOGGIA il 29/09/1961 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/09/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino 30/03/2018, che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato Rita De Pellegrino in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa.
2. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., ritenendo sussistere le ragioni per una pronuncia di proscioglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Ed infatti, esso si limita a censurare la violazione dell'articolo 129 del codice di rito, senza tuttavia specificare in alcun modo sulla base di «quali» elementi si sarebbe dovuti pervenire ad una pronuncia di proscioglimento,, a fronte delle - coincise ma bastevoli — valutazioni contenute al punto 4 della sentenza (pag. 2). Inoltre, il motivo di ricorso è anche inammissibile per tardività, essendo stato dedotto per la prima volta in cassazione: nella censurata sentenza si legge infatti a pag. 2 che l'«unico» motivo proposto contestava l'eccessivo rigore sanzionatorio.
2. Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza delle doglianze, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativa mente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 23 febbra