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Ordinanza — n. 18702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/01/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E Rilevato che ALFARANO Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/04/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado irrogata con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, violazione di legge con riferimento agli artt. 6 CEDU e 64 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo e comunque volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede: avendo del resto la Corte territoriale tutt'altro che illogicamente valorizzato, per escludere la tesi dell'uso personale, il cospicuo quantitativo corrispondente ad oltre 1.400 dosi, unitamente alla scarsa verosimiglianza di una scorta così imponente (in astratto idonea a soddisfare un consumo quotidiano per alcuni anni) tenuto conto della notoria deperibilità della tipologia di sostanza detenuta dall'ALFARANO (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 CEDU e 64 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo e comunque volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede: avendo del resto la Corte territoriale tutt'altro che illogicamente valorizzato, per escludere la tesi dell'uso personale, il cospicuo quantitativo corrispondente ad oltre 1.400 dosi, unitamente alla scarsa verosimiglianza di una scorta così imponente (in astratto idonea a soddisfare un consumo quotidiano per alcuni anni) tenuto conto della notoria deperibilità della tipologia di sostanza detenuta dall'ALFARANO (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti consumo di canapa sostanze soggette a restrizione tossicodipendenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/01/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ALFARANO Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana, a lui ascritto in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/04/2023, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna in primo grado irrogata con rito abbreviato dal Tribunale di Foggia, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, violazione di legge con riferimento agli artt. 6 CEDU e 64 cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e alla mancata concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia meramente reiterativo e comunque volto a sollecitare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede: avendo del resto la Corte territoriale tutt'altro che illogicamente valorizzato, per escludere la tesi dell'uso personale, il cospicuo quantitativo corrispondente ad oltre 1.400 dosi, unitamente alla scarsa verosimiglianza di una scorta così imponente (in astratto idonea a soddisfare un consumo quotidiano per alcuni anni) tenuto conto della notoria deperibilità della tipologia di sostanza detenuta dall'ALFARANO (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di considerazioni che non hanno trovato alcun tipo di confutazione negli argomenti difensivi; ritenuto che la seconda doglianza sia manifestamente infondata, essendo assolutamente fuori discussione l'intangibilità delle garanzie difensive, ampiamente riconosciute anche in sede sovranazionale sia quanto alla facoltà di non rispondere sia, più in generale, al principio del nemo se detegere tenetur: garanzie che peraltro - ad avviso di questo Collegio - non sono state in alcun modo messe in discussione dal percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, che si è limitata a sottolineare l'impossibilità di apprezzare - m totale assenza di indicazioni concrete anche solo sul prezzo pagato a San Severo - l'effettiva consistenza della prospettazione difensiva, stando alla quale il ricorrente si sarebbe determinato ad acquistare "in trasferta" lo stupefacente per via di un prezzo particolarmente vantaggioso, rispetto a quello praticato nel luogo di residenza; ritenuto che anche la censura concernente la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 sia reiterativa e volta ad accreditare inammissibilmente una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, avendo la Corte territoriale escluso - all'esito di una valutazione complessiva della vicenda, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite Murolo - che la condotta del ricorrente presentasse le connotazioni di minima offensività (indispensabili per il riconoscimento dell'attenuante), avuto riguardo alla consistenza del dato ponderale e delle dosi ricavabili; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo stata motivatamente esclusa la possibilità di valorizzare la scelta del rito e il comportamento processuale, ed essendo gli ulteriori elementi richiamati in ricorso già stati apprezzati per l'esclusione della recidiva; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte non siano vulnerate da quanto osservato dal difensore nella memoria tempestivamente trasmessa; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Con