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Ordinanza — n. 18698/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18698/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18698/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAOUDI MOHAMED - CUI 03T6KBL nato a MAROCCO( MAROCCO) il 20/07/1987 EL HAMRI YOUSSEF - CUI 04YLI4W nato a MAROCCO( MAROCCO) il 25/11/1997 avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAOUDI MOHAMED - CUI 03T6KBL nato a MAROCCO( MAROCCO) il 20/07/1987 EL HAMRI YOUSSEF - CUI 04YLI4W nato a MAROCCO( MAROCCO) il 25/11/1997 avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena riesame dell'entità pena aggravamento della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deducono vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata, avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei loro confronti in data 11/09/2023, dal Tribunale di Como, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAOUDI MOHAMED - CUI 03T6KBL nato a MAROCCO( MAROCCO) il 20/07/1987 EL HAMRI YOUSSEF - CUI 04YLI4W nato a MAROCCO( MAROCCO) il 25/11/1997 avverso la sentenza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN D/RITTO Rilevato che i ricorrenti DAOUDI Mohamed (CUI 03T6KBL) e EL HAMRI Youssef (CUI 04YLI4W), imputatI di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deducono vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata, avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei loro confronti in data 11/09/2023, dal Tribunale di Como, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, i ricorsi debbano essere dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consiglire,éstensore Il Presidente