Ordinanza — n. 18697/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GIACOMO nato a TORRE DEL GRECO ii 23/10/1981 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SANNINO Giacomo - imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato l'aumento di un terzo del termine prescrizionale, cui deve aggiungersi l'ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni: risultando quindi non decorso il termine massimo alla data di emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stata adeguatamente confutata la valutazione espressa dalla Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di elementi valorizzabili per la concessione delle invocate attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesè processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GIACOMO nato a TORRE DEL GRECO ii 23/10/1981 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che SANNINO Giacomo - imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato l'aumento di un terzo del termine prescrizionale, cui deve aggiungersi l'ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni: risultando quindi non decorso il termine massimo alla data di emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stata adeguatamente confutata la valutazione espressa dalla Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di elementi valorizzabili per la concessione delle invocate attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesè processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GIACOMO nato a TORRE DEL GRECO ii 23/10/1981 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SANNINO Giacomo - imputato del delitto di dichiarazione fraudolenta - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente richiamato l'aumento di un terzo del termine prescrizionale, cui deve aggiungersi l'ulteriore aumento di un quarto per le interruzioni: risultando quindi non decorso il termine massimo alla data di emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, non essendo stata adeguatamente confutata la valutazione espressa dalla Corte d'Appello in ordine alla insussistenza di elementi valorizzabili per la concessione delle invocate attenuanti generiche; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesè processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23