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Ordinanza — n. 18696/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific grounds regarding mitigating circumstances and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Belghith Mohamed inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was sufficiently motivated. The appellant argued for generic mitigating circumstances and questioned the recidivism application, but the court emphasized that judges have discretion in assessing these factors based on the defendant's criminal history and personality. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's assessment of generic mitigating circumstances and recidivism is not subject to review in cassation if the reasoning is non-contradictory and adequately addresses the relevant elements of the defendant's personality and criminal record.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism sentencing criminal appeal inadmissibility judicial discretion sentencing criminal record assessment dipendenza da sostanze pene condizionali guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
e all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod.
Art. 133 cod. pen.
In relazione alle circostanze attenuanti generiche deve anzitutto rilevarsi che il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 62 bis cod. pen
art. 99 comma 4 cod. pen
e all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..
art. 133 cod. pen
In relazione alle circostanze attenuanti generiche deve anzitutto rilevarsi che il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna
Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGHITH MOHAMED nato il 19/12/1985 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; PREMESSO IN FATTO 1. Con un unico motivo di ricorso Belghith Mohamed imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato - con statuizione confermata dalla Corte territoriale - alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa con confisca e distruzione di quanto in sequestro, deduce il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, il provvedimento impugnato è sorretto da stringente logica e adeguata motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che, come ben argomentato dai giudici di merito concordi sul punto, la pena inflitta 13=stessa è da ritenersi congrua in quanto determinata nel minimo edittale, con lieve scostamento per quanto riguarda la pena pecuniaria. 2.1. In relazione alle circostanze attenuanti generiche deve anzitutto rilevarsi che il Giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (in specie era stato così ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può invero limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare - come ha non illogicamente osservato in specie la Corte territoriale - all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

In specie, per un verso sono state illustrate le negative evidenze dell'imputato, gravato da precedenti specifici, recenti e reiterati; d'altra parte, la Corte territoriale ha - correttamente e non illogicamente - sottolineato l'assenza di requisiti di meritevolezza e di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove la sentenza impugnata ha appunto non illogicamente attribuito rilievo preponderante alla riconosciuta negativa personalità del ricorrente, tra l'altro soggetto ritenuto maturo ed incline a commettere reati, mentre non sussisteva certamente l'obbligo al delitto nonostante la ,sua veste di soggetto extracomunitario e la relativa situazione personale. 2.2.

Quanto alla riconosciuta recidiva, la sentenza fa buon uso dei principi espressi da questa Corte, laddove ritiene che i recenti precedenti penali, reiterati e specifici, assumono concreta incidenza nella quantificazione della pena, trattandosi di trasgressioni relative a beni giuridici omogenei rispetto a quelli lesi in specie, mentre l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039), in ordine quindi alla significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo (cfr.

Sez. 4, n. 21523 del 23/04/2009, Pinna, Rv. 244010).

3. Alla stregua dei rilievi che precedono, che la complessiva valutazione relativa al trattamento sanzionatorio è stata correttamente svolta nel caso specifico e che il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido e non meritevole di censura.

4. Il ricorso non si confronta in modo realmente critico con la sentenza impugnata, limitandosi a contestazioni assolutamente generiche e non concretamente rivolte al tessuto motivo del provvedimento che di censura.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm