Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction due to unrefuted key and location inconsistencies.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that unsigned police notes and refusal to unlock phones undermined the conviction, but the court found these defenses insufficient. Ultimately, the court rejected the appeal because the appellant failed to explain why he possessed keys to a rented garage where drugs were found, and his prior criminal record and drug quantity were already proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 376 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to provide a plausible explanation for possessing keys to a location containing contraband, especially when the defense does not refute the objective circumstances establishing knowledge of the contents.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAFTI ALBAN nato il 28/05/1990 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che BAFTI Alban, imputato in concorso con ignoti del delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Macerata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza, all'affermazione di responsabilità e alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata; rilevato che, con riferimento ai primi due motivi (che possono essere trattati congiuntamente), la difesa fa leva sul fatto che le dichiarazioni del BAFTI in ordine alle chiavi in suo possesso erano contenute in un verbale da lui non sottoscritto; ritenuto peraltro che, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva (volta a conferire dirimente rilievo al fatto che il ricorrente si rifiutò di firmare il verbale), la difesa evita di confrontarsi non solo con la circostanza riferita in sentenza - certamente utilizzabile - costituita dal rifiuto del ricorrente di sbloccare i cellulari rinvenuti all'interno dei garage, ma anche, ed anzi soprattutto, con l'oggettiva circostanza adeguatamente valorizzata nella sentenza di primo grado, il cui percorso argomentativo deve essere apprezzato unitamente a quello della sentenza impugnata, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme".
Si allude al fatto, assolutamente non controverso, che i garage contenenti lo stupefacente erano stati locati dal proprietario a soggetti diversi dal BAFTI (uno dei quali all'estero, l'altro detenuto in Francia: cfr. la prima pagina della motivazione), il quale non ha minimamente giustificato, in termini plausibili, la disponibilità delle chiavi di apertura; ritenuto che a tale elemento debba conferirsi dirimente rilievo, ai fini dell'affermazione di responsabilità, proprio perché - anche a voler prescindere dalla mendace spiegazione resa nell'immediatezza dal ricorrente, stando alla quale si sarebbe trattato delle chiavi di un appartamento romano - la circostanza non è stata confutata dal difensore, né comunque è stata ricondotta ad evenienze fattuali idonee a far ritenere che il BAFTI fosse ignaro del contenuto dei locali; ritenuto che anche la residua censura sia manifestamente infondata, avuto riguardo alla esaustiva motivazione della Corte territoriale che ha desunto la pericolosità del BAFTI non solo dal precedente specifico, ma anche dell'inserimento nel contesto criminale comprovato dal dato ponderale della droga detenuta e dalla strumentazione detenuta (cfr. la terza e la quarta pagina della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del BAFFI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass