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Ordinanza — n. 18693/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18693/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18693/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALUNGA LEONARDO nato a ROMA il 27/02/2003 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; N PREMESSO IN FATTO 1. Con il primo motivo di ricorso Paglialunga Leonardo, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4, 80, comma 1, lettera b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato dalla Corte territoriale alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al ritenuto giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18693/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti sanzioni penali riduzione della pena sanzione sostitutiva remissione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con il primo motivo di ricorso Paglialunga Leonardo, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4, 80, comma 1, lettera b), d.P.R.
art. 133 cod. pen
Ed infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri - come in specie - di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALUNGA LEONARDO nato a ROMA il 27/02/2003 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; N PREMESSO IN FATTO 1. Con il primo motivo di ricorso Paglialunga Leonardo, imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4, 80, comma 1, lettera b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato dalla Corte territoriale alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al ritenuto giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva.

2. Con il secondo motivo sono stati lamentati violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della sanzione sostitutiva. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri - come in specie - di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415); e che, in ogni caso, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Tant'è che, come ben argomentato dai Giudici di merito concordi sul punto, la gravità della condotta accertata e la personalità del ricorrente sono state ritenute ostative all'applicazione in suo favore tanto di un più mite trattamento sanzionatorio quanto dell'invocata sanzione sostitutiva, tenuto conto, per altro, che la condotta in contestazione è stata posta in essere mentre il prevenuto si trovava agli arresti domiciliari per altra causa, circostanza che - con percorso argomentativo non illogico - è stata ritenuta idonea a dimostrare la proclività del ricorrente al delitto.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in