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Ordinanza — n. 18688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic mitigation already granted by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the General Prosecutor's Office had already granted generic mitigating circumstances to the defendant. The appellant argued for omitted reasoning regarding these mitigations, but the lower court had explicitly awarded them. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a valid ground under the new procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing judgment is inadmissible if the grounds cited do not fall within the exclusive categories of admissibility, such as when the lower court has already granted the requested mitigating circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances admissibility of appeal procedural law Cassation appeal omitted reasoning attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKOURI MOURAD nato il 20/10/1992 avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO Ldato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente CHAKOURI Mourad, imputato - come meglio specificato in rubrica - del concorso nella detenzione e trasporto di 128 kg di hashish, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in data 27/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); rilevato altresì che la doglianza sia conseguenza di un'erronea lettura del provvedimento, avendo il G.i.p. concesso all'imputato le attenuanti generiche Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consig estensore Il Pres