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Ordinanza — n. 18687/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming drug offense misclassification due to excessive quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding minor drug offenses. The appellant argued for a different legal classification, but the court emphasized that the presence of 300 grams of cocaine necessitated a broader criminal context rather than a minor offense classification. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: In cases of minor drug offenses, the presence of an exorbitant quantity of substances precludes the application of the minor offense hypothesis, rendering any appeal challenging this classification inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense cocaine quantity threshold criminal context assessment appeal inadmissibility procedural costs award delitto contro l'ambiente testimonianza della vittima facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
‘on unico motivo di ricorso, Topi Veiz, imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso - stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso - stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani
Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv.
Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOPI VEIZ nato il 30/01/1984 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; RILEVATO IN FArrco i. ‘on unico motivo di ricorso, Topi Veiz, imputato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e condannato - con statuizione confermata dalla Corte territoriale - alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, ha dedotto la violazione di legge in riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata con quella di cui all'art. 73/comma cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ed infatti, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di «minima offensività» penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (ad es.

Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651; cfr. Sez. U n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911). La Corte territoriale ha comunque evidenziato che era stata rinvenuta sostanza stupefacente, a seguito di perquisizione del veicolo alla guida del quale il ricorrente si trovava (300 grammi di cocaina con percentuale di purezza del 67,8 % dal quale sono state ritenute ricavabili 1353 dosi, come confermato dagli accertamenti tecnici), di particolare rilievo ed invero esorbitante, sì che non poteva non dedursi logicamente l'inserimento del ricorrente in più ampio contesto criminale, proprio per la natura fiduciaria che doveva sussistere alla base dell'affidamento di così cospicua sostanza stupefacente.

Evidenziava ancora la Corte distrettuale che, anche a voler accedere alla tesi difensiva (secondo cui l'imputato stava trasportando una partita di droga dietro corrispettivo), il fatto sarebbe di particolare gravità in quanto evidenzierebbe la stretta connessione con un rodato circuito criminale, circostanza che impedirebbe di ricondurre il fatto alla ipotesi più lieve dell'articolo 73 TUS. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può tacciarsi di violazione di legge l'omesso riconoscimento del caso in esame alla ipotesi della lieve entità, la cui disciplina normativa risulta correttamente applicate dalla sentenza impugnata, né può essere ammissibile richiedere alla Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie.

3. Pertanto, il ricorso - stante la manifesta infondatezza dell'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso