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Ordinanza — n. 18684/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18684/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a BARI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIl dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che il ricorrente CAMPANELLA Giuseppe, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod, proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 21/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod, proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 21/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modificazione delle conclusioni sviamento della giustizia pena convenzionale motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GIUSEPPE nato a BARI il 02/01/1989 avverso la sentenza del 21/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIl dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorrente CAMPANELLA Giuseppe, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod, proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 21/09/2023, dal G.i.p. del Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto altresì che il riferimento critico alla qualificazione giuridica ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73, contenuto in ricorso, sia privo di ogni consistenza, non essendo stati confutati i richiami alla detenzione di cocaina e di hashish contenuti in sentenza; Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2024 Il consi e estensore Il Pres