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Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che PRIORE Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (revocando la confisca del cellulare e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Parole chiave

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censura costituzionale motivi di cassazione censura formulata in modo carente riesame dell'entità pena pena pecuniaria sospesa sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che PRIORE Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (revocando la confisca del cellulare e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbr