Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; Rilevato che PRIORE Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (revocando la confisca del cellulare e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIORE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 20/07/1984 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che PRIORE Giuseppe - imputato del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato (revocando la confisca del cellulare e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Napoli, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che la censura sia radicalmente inammissibile, non solo e non tanto perché il motivo appare del tutto sganciato dalle doglianze prospettate in appello (in cui non vi era stato alcun riferimento all'affermazione di responsabilità), quanto soprattutto perché la doglianza risulta totalmente priva di supporto argomentativo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbr