Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking substantive review of sentencing rather than legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ahmetovic Jacson and Ahmetovic Costantino inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found their complaints merely reiterated those already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeals sought a substantive review of the penalty, which is not permitted in a jurisdictional proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; Appeals challenging the substantive assessment of sentencing are inadmissible as they exceed the scope of a jurisdictional review limited to legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETOVIC JACSON nato a RIMINI il 23/06/2002 AHMETOVIC COSTANTINO nato a RIMINI il 08/04/2004 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Pesaro, in data 28.10.2022, aveva condannato Ahmetovic Jacson e Ahmetovic Costantino, in relazione al reato ex art. 110, 624, 625, co. 1, n. 2), c.p.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi a essi comuni, lamentando vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché volti a sollecitare una diversa valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non consentita in questa sede di legittimità, senza tacere che le articolate censure si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma