Ordinanza — n. 18668/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI ROSA nato a SALERNO il 01/01/1961 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.3.2022, aveva condannato Capozzoli Rosa alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4), in rubrica ascrittole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18668/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI ROSA nato a SALERNO il 01/01/1961 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno riformava parzialmente in senso favorevole all'imputata la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 17.3.2022, aveva condannato Capozzoli Rosa alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 4), in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando il vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché la ricorrente non considera adeguatamente che la corte territoriale ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della "palese abitualità della condotta dell'imputata, gravata da plurimi precedenti penali (6) per furto", rispetto alle quali le censure difensive sollecitano un'inammissibile rivalutazione di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i