Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new responsibility claims and merit-based sentencing criticisms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new assessment of criminal responsibility and the recognition of generic mitigating circumstances, claiming the lower court erred in its sentencing calculation. The court rejected these grounds as either merit-based challenges barred at this stage or new arguments not raised during the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot introduce new grounds regarding criminal responsibility or merit-based sentencing errors, and must specifically address the lower court's reasoning rather than merely reiterating generic complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAJ GJERGJI nato il 29/03/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 15.3.2022, aveva condannato Karaj Gjergji alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto in concorso aggravato in appartamento, consumati e tentati, in rubrica ascrittigli nei capi da 1) a 7) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, in punto di affermazione di responsabilità, e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza come avvenuto, rispetto alla ritenuta recidiva 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, con riferimento alla dosimetria della pena, su censure di merito, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Quanto ai rilievi articolati in punto di responsabilità, essi, non solo appaiono versati in fatto e del tutto generici, ma si presentano anche come motivi inediti, che, dunque, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p,p., non possono essere proposti per la prima volta in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i