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Ordinanza — n. 18661/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms of sentencing and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by De Luca and Tresca inadmissible. The appellants argued for the annulment of the lower court's sentencing based on alleged inadequate evaluation of evidence and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that cannot be examined in a jurisdictional review, ordering the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals founded on generic criticisms of the factual assessment or sentencing that require a re-evaluation of evidence, as such matters fall exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms sentencing evaluation review evidence re-interpretation preclusion procedural costs award azione civile altri capi d'accusa ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE LUCA PRIMO ANIELLO nato a BENEVENTO il 14/08/1983 TRESCA NAZZARENO nato a BENEVENTO il 16/02/1984 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Benevento, in data 18.6.2021, aveva condannato De Luca Primo Aniello e Tresca Nazzareno alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 110, 56, 624, 625, co. 1, n.

2) e n. 5), c.p., così riqualificata l'originaria imputazione elevata a loro carico.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su motivi a essi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, anche con riferimento alla contestata dosimetria della pena, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex pfurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reitera2:ione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201.9, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così