Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Radulescu Cyprien inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to specify reasons for not applying Article 129 of the Code of Criminal Procedure in his favor. The court rejected this claim as the grounds were absolutely generic and violated the formal requirements for appeals under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The appeal must be supported by specific and concrete grounds; generic complaints regarding the lack of reasoning in the lower court's decision result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULESCU CYPRIEN nato il 15/02/1993 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 28.3.2022, aveva condannato RadueLscu Cyprien alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando vizio di motivazione in punto di mancata indicazione delle ragioni per cui la corte di appello non ha ritenuto di applicare in favore del prevenuto il disposto dell'art. 129, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.