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Ordinanza — n. 18652/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18652/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2021, aveva condannato Bettera Alessandro Morvan alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 bis, 625, co. 1, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18652/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso istanza di revisione penale inutilizzabilità delle prove illecite motivi di cassazione atti impugnabili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTERA ALESSANDRO MORVAN nato a ISEO il 24/08/1973 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 16.7.2021, aveva condannato Bettera Alessandro Morvan alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624 bis, 625, co. 1, n.

2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge in punto di insufficienza delle risultanze processuali a sostenere l'affermazione di responsabilità del prevenuto e di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, anche con riferimento alla dosimetria della pena, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis