Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based arguments and failure to cite specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were generic and focused on the merits rather than specific legal violations. The appellant challenged a partial reform of a conviction by the Court of Appeal, claiming a lack of non-punishment grounds and inadequate evaluation of evidence. The court rejected these claims, ruling that such arguments constitute a mere re-evaluation of facts which falls outside the scope of a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms or mere alternative readings of evidence, as these require the specific legal grounds mandated by law and cannot be scrutinized at the stage of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERNESTI ADELINDO nato a ROMA il 02/04/1973 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 27.1.2020, aveva condannato Ernesti Adelindo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex ari:t. 110, 494, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale. Con memoria del 27.11.2023, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia dell'imputato insiste sulle proprie doglianze, a suo giudizio tali da non integrare alcuna inammissibilità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilil:à (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co