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Ordinanza — n. 18640/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18640/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18640/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di ritenuta sussistenza della recidiva contestata a entrambi, e, il solo Marra, violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, di cui all'art. 114, c.p..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 18640/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 114, c.p..

Parole chiave

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esame di cassazione esame delle censure formali ricusazione del pubblico ministero revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena godimento dei diritti civili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TASCIOTTI ANGELO nato a ROMA il 26/10/1967 MARRA ROSSANO nato a ORBETELLO il 15/04/1964 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Grosseto, in data 9.6.2020, aveva condannato Tasciotti Angelo e Marra Rossano, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 110, 56, 610, c.p., in rubrica loro ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, fondati su motivi in gran arte comuni, lamentando:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di ritenuta sussistenza della recidiva contestata a entrambi, e, il solo Marra, violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante, di cui all'art. 114, c.p..

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/201.9, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così