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Ordinanza — n. 18635/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based arguments and lack of specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction on grounds of inadequate evidence evaluation, failure to recognize mitigating circumstances, and improper balancing of aggravating and mitigating factors. The court rejected these claims as generic merit-based arguments unsuitable for a cassation review, which is strictly limited to legal errors rather than re-evaluating factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms or mere alternative readings of evidence, as such arguments fall outside the scope of the jurisdictional review and must be addressed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit arguments cassation jurisdiction mitigating circumstances procedural costs allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI SABRINA nato a MONTEVARCHI il 05/08/1987 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Arezzo, in data 9.6.2021, aveva condannato Maffei Sabrina alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; violazione di legge e vizio di motivazicne, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p., e della mancata esclusione della ritenuta recidiva; violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, effettuato in termini di equivalenza, piuttosto che di prevalenza.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabiii in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/0712019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de