Italian Supreme Court dismisses appeal for generic grounds violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant were absolutely generic. The appellant argued that the theft should be classified as attempted rather than consummated, but the court found this argument lacked specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on absolutely generic grounds that fail to specify the legal errors, thereby violating the formal requirements for the right of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSO GIUSEPPE nato a PRATO il 26/03/1966 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 10.10.2017, aveva condannato Falso Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, che andava qualificato non come furto consumato, ma come furto tentato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle !;pese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.