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Ordinanza — n. 18631/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and judicial non-review of bankruptcy declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were absolutely generic, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a bankruptcy declaration and alleged lack of subjective intent, but the court noted that criminal judges cannot review the objective insolvency or subjective conditions for bankruptcy liability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A criminal judgment declaring bankruptcy cannot be reviewed regarding the objective state of insolvency or the subjective conditions for the entrepreneur's bankruptcy liability; appeals based on generic grounds are inadmissible.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility bankruptcy declaration review subjective intent criminal judicial non-review principle Article 581 Code Criminal Procedure bancarotta fraudolenta fallimento personale solvibilità finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398).
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTA FABRIZIO nato a FOGGIA il 02/04/1967 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 26.3.2021, aveva condannato Totta Fabrizio alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando l'erronea dichiarazione di fallimento della società di cui il Totta era amministratore e la mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1, c.p.p., senza tacere che, come affermato da tempo con orientamento assolutamente uniforme e indiscusso dalla giurisprudenza di questa Corte il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (cfr. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro