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Ordinanza — n. 18629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit arguments and new penalty duration claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a conviction for fraudulent bankruptcy, arguing violations of law regarding crime elements, prescription limits, and accessory penalty duration. The court rejected these claims because they were either generic merit arguments unsuitable for cassation or a new defense not raised in the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, c.p.p.; Art. 606, co. 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p. The Court of Cassation declares inadmissible appeals containing generic merit arguments or new defenses not raised in the appellate instance, reserving the power of reinterpretation of evidence to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic merit arguments new defense in cassation prescription period limits accessory penalty duration motivi di cassazione ricorso per cassazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, c.p.p.
Art. 606, co. 3, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANETTI ANTONIO nato a VETRALLA il 29/07/1947 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Velletri, in data 16.9.2021, aveva condannato Sanetti Antonio alle pene, principale e accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati in precedenza indicati, di compiuto decorso del relativo termine di prescrizione e di determinazione della durata delle pene accessorie.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui si discute su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai finì della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

L'inammissibilità ab origine del ricorso rende del tutto irrilevante la censura, peraltro dedotta in termini del tutto generici, con cui è stata eccepito il compiuto decorso del termine massimo di prescrizione, mentre, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, il rilievo difensivo sulla determinazione della durata delle pene accessorie si presenta come motivo nuovo, non deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.