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Ordinanza — n. 18574/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grievances do not meet specific statutory requirements for admissibility under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Nabil Bougamazi against the Bolzano GIP's judgment inadmissible without formalities. Bougamazi's grievances failed to address specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, such as the defendant's intent or legal qualification errors. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to specific statutory grounds regarding the defendant's intent, correlation with the judgment, legal qualification, or penalty legality; failure to meet these criteria renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statutory grounds requirement inadmissible appeal procedural costs award Criminal Procedure Code mancata contestazione dei fatti mancata prova di parzialità facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Nabil Bougamazi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUGAMAZI NABIL nato il 27/11/1984 avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLZANOdato avyfso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; t, N. 172)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Nabil Bougamazi avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile per indeducibilità delle censure dedotte, che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cons iere estensore Il President