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Ordinanza — n. 18572/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentences as inadmissible for waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants against a second-instance settlement sentence inadmissible. The appellants challenged the sentence's reduction based on procedural errors and sentencing issues, but the court ruled that only specific grounds regarding the parties' intent and prosecutor consent are admissible in such cases. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In appeals based on settlement agreements, cassation appeals are admissible solely for defects concerning the parties' intent, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding waived grounds or sentencing errors not constituting illegality.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds waived defenses procedural settlement cassation admissibility probabilità di successo del ricorso allegazioni insufficientemente motivate procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod, proc.
art. 599-bis cod. proc. pen
Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì„ a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HARBI REDOUANE nato il 17/07/1998 CHARII ASMAE nato il 25/06/1992 CHARKAOUI HAMZA nato il 20/05/1991 SILA YOUSSEF nato il 29/08/1994 CHAGRAOUI MOHAMMED nato il 06/07/1992 IBNOADHAM MINA nato il 01/01/1969 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 163)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I suddetti imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod, proc. pen. Preliminarmente, si osserva che il ricorso presentato da Charkaoui Hamza è inammissibile perché proposto personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì„ a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa del