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Ordinanza — n. 18570/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing established minimum criminal offensiveness standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Salvatore Mollura inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellate court found the decision supported by sound reasoning, specifically rejecting the claim of minimal criminal offensiveness due to the large quantity of drugs found. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: When the quantity of drugs indicates professional dealing, the defense of minimal criminal offensiveness is rejected, and the conviction stands.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minimal criminal offensiveness drug quantity assessment professional dealer evidence appeal inadmissibility verdetto di colpevolezza responsabilità penale dei minori testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 62 bis cod. pen.
Anche la motivazione sul diniego di attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. è incensurabile in questa sede, in quanto fondata sulla negativa personalità del prevenuto desunta dai plurimi precedenti a carico.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 62 bis cod. pen
Anche la motivazione sul diniego di attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico
Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera
247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLURA SALVATORE nato a MESSINA il 03/01/1966 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 160)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Salvatore Mollura avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato in questione può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel caso di specie, è proprio tale minima offensività che è stata motivatamente esclusa dai giudici territoriali, alla luce del rilevante quantitativo di stupefacente trovato in possesso del prevenuto, pari ad un peso lordo complessivo di 249,5 grammi, ritenuto - non illogicamente - indicativo di un pregresso approvvigionamento di stupefacente da destinare a continua cessione e quindi sintomatico di una collaudata professionalità nell'attività di spaccio.

Anche la motivazione sul diniego di attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. è incensurabile in questa sede, in quanto fondata sulla negativa personalità del prevenuto desunta dai plurimi precedenti a carico. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consi liere estensore Il Pre