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Ordinanza — n. 18568/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on facts already ruled by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible attacks on the facts and reasoning of the lower court. The appellant challenged the conviction for drug possession and trafficking, but the appellate court had already thoroughly examined and rejected the defense of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court ruled that such arguments are reserved for the trial phase and cannot be raised in a judgment of legality, thus dismissing the request.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Attacks on the factual findings and logical reasoning of the lower court are inadmissible in a judgment of legality, as these matters have already been adequately examined and dismissed by the judge of the merits.

Parole chiave

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judgment of legality inadmissible appeal non-punishability defense drug trafficking conviction factual findings review prove fabbricate vizi procedurali mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l'imputato era stato trovato in possesso di gr.
Art. 133 cod. pen.
Anche la pena risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell'art. 133 cod. pen., con valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l'imputato era stato trovato in possesso di gr.
art. 133 cod. pen
Anche la pena risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell'art. 133 cod. pen., con valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROIETTI SIMONE nato a ROMA il 27/08/1980 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 147)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Simone Proietti avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è inammissibile; perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo accertato che l'imputato era stato trovato in possesso di gr. 18,5 di cocaina suddivisi in 28 involucri e visto cedere ad altra persona sostanza stupefacente del tipo hashish, alla presenza di un minore, elementi che sono stati ritenuti idonei a connotare in termini di seria gravità il fatto.

La recidiva è stata riconosciuta a seguito della maggiore capacità a delinquere dimostrata mediante l'attività di vendita dello stupefacente e di illecita detenzione in presenza di un minore, in relazione al precedente penale specifico. Anche la pena risulta determinata sulla base di criteri rispettosi dell'art. 133 cod. pen., con valutazione congrua e non arbitraria, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cons re estensore Il pi-