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Ordinanza — n. 18567/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18567/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGALANTE FRANCESCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/06/1992 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 144) Il ricorso proposto da Francesco Lagalante avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato in questione può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato •qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18567/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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legatario allegazioni inverosimili asserzione difendibile ritardo ingiustificato dell'azione penale diritto a un difensore rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGALANTE FRANCESCO nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/06/1992 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 144)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Francesco Lagalante avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.1. Per consolidata giurisprudenza, invero, il reato in questione può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato •qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.U, n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 2166.68). Nel caso di specie, è proprio tale minima offensività che è stata motivatamente esclusa dai giudici territoriali, alla luce di quanto insindacabilmente accertato in ordine alla illecita attività, ben strutturata e organizzata/da parte del prevenuto, il quale riforniva una vasta platea di acquirenti in modo sistematico, prevalentemente di quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ma anche del tipo marijuana. Si tratta, al riguardo, di una accurata valutazione di merito, come tale insindacabile in Cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consi re estensore Il