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Ordinanza — n. 18566/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18566/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18566/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE NICOLA nato a BISCEGLIE il 13/03/1997 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143) Il ricorso proposto da Nicola Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 58 I. 689/81. In particolare, la Corte distrettuale ha logicamente argomentato il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo essenzialmente ritenuto la misura sostitutiva non idonea a fronteggiare l'esigenza di tutela del bene giuridico, attesa la reiterazione da parte del prevenuto di condotte illecite analoghe in un breve lasso di tempo, nonostante i benefici concessi della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen, artt. 20-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, non sussisteva alcuna necessità di fissare apposita udienza, avendo immediatamente deciso sul punto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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ricorso per cassazione accusa penale asserzione difendibile motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt.
artt. 20-bis cod. pen
pen., in relazione agli artt. 20-bis cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE NICOLA nato a BISCEGLIE il 13/03/1997 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 143)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Nicola Pasquale avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo e corretta in diritto per quanto concerne l'applicazione della disciplina di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 20-bis cod. pen. e 58 I. 689/81. In particolare, la Corte distrettuale ha logicamente argomentato il diniego di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, avendo essenzialmente ritenuto la misura sostitutiva non idonea a fronteggiare l'esigenza di tutela del bene giuridico, attesa la reiterazione da parte del prevenuto di condotte illecite analoghe in un breve lasso di tempo, nonostante i benefici concessi della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, non sussisteva alcuna necessità di fissare apposita udienza, avendo immediatamente deciso sul punto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il President'e