Ordinanza — n. 18565/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO SIMONE nato a SALERNO il 11/02/1996 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 139) Il ricorso proposto dal difensore di Simone Luciano avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 18565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 300 grammi, complessivamente, di hashish e marijuana) di diversa qualità; che egli era privo di una stabile e documentata fonte di reddito ed aveva tenuto un comportamento teso ad attirare l'attenzione della moglie e a non consentire l'accesso alla sua abitazione alla Polizia, al fine quantomeno di ritardare la perquisizione domiciliare.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO SIMONE nato a SALERNO il 11/02/1996 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 139)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di Simone Luciano avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, avendo insindacabilmente riscontrato che l'imputato era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 300 grammi, complessivamente, di hashish e marijuana) di diversa qualità; che egli era privo di una stabile e documentata fonte di reddito ed aveva tenuto un comportamento teso ad attirare l'attenzione della moglie e a non consentire l'accesso alla sua abitazione alla Polizia, al fine quantomeno di ritardare la perquisizione domiciliare.
I giudici hanno plausibilmente ritenuto che il detto quantitativo di droga non apparisse compatibile con una scorta personale ma, piuttosto, fosse finalizzato a soddisfare una variegata clientela. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.