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Ordinanza — n. 18564/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18564/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18564/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 136) Il ricorso proposto da Ciro Della Monica avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente generico e quindi inammissibile. Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, limitandosi a rappresentare una generica violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; per contro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei criteri adottati ai fini del trattamento sanzionatorio, avendo al riguardo considerato l'indole particolarmente aggressiva ed incline al crimine dimostrata dal prevenuto, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p; Ordinanza — n. 18564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, limitandosi a rappresentare una generica violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; per contro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei criteri adottati ai fini del trattamento sanzionatorio, avendo al riguardo considerato l'indole particolarmente aggressiva ed incline al crimine dimostrata dal prevenuto, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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testimonianza della vittima deposizione inattendibile denuncia penale riconoscimento di un figlio allegazioni di persecuzione contraddittorie accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA CIRO nato a NAPOLI il 30/04/1998 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; 136)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Ciro Della Monica avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è manifestamente generico e quindi inammissibile. Il ricorso non specifica alcunché a supporto delle ragioni di doglianza, limitandosi a rappresentare una generica violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; per contro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto dei criteri adottati ai fini del trattamento sanzionatorio, avendo al riguardo considerato l'indole particolarmente aggressiva ed incline al crimine dimostrata dal prevenuto, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Con liere estensore Il Presi