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Ordinanza — n. 18562/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18562/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE MAURIZIO nato a TORINO il 22/08/1974 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 126) Il ricorso proposto dal difensore di Maurizio Barone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18562/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sul piano soggettivo, è stata plausibilmente valorizzata la rilevante sproporzione tra il reddito indicato e quello effettivamente percepito, oltre alla vicinan2:a temporale tra la data di presentazione dell'istanza e l'anno di imposta di riferimento, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

Parole chiave

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responsabilità penale falsa dichiarazione della parte azione intesa alla dichiarazione di responsabilità deposizione inattendibile verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE MAURIZIO nato a TORINO il 22/08/1974 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 126)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Maurizio Barone avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato ascritto, atteso che il Barone, nell'istanza di ammissione al beneficio, aveva indicato solo il reddito di euro 3.000 prodotto per l'anno 2016, omettendo di dichiarare l'ulteriore somma di euro 30.000 percepita a titolo di risarcimento danni, certamente soggetta a tassazione ed il cui importo doveva essere indicato, concorrendo a determinare il limite di reddito previsto per l'ammissione al beneficio in questione (Sez. 4, n. 34864 del 16/03/2017, Rv. 270753 - 01).

Sul piano soggettivo, è stata plausibilmente valorizzata la rilevante sproporzione tra il reddito indicato e quello effettivamente percepito, oltre alla vicinan2:a temporale tra la data di presentazione dell'istanza e l'anno di imposta di riferimento, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del