Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18561/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18561/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18561/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISTINA MASSIMO nato a PALAZZO ADRIANO il 16/08/1991 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 124) Il ricorso proposto dal difensore di Massimo Gristina avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 18561/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che la contravvenzione in contestazione (art. 186 cod. strada), commessa in data 10.7.2018, non si era ancora prescritta alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2023), stante il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge. Quanto al secondo motivo, in ordine alla non corretta funzionalità dell'etilometro, esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha insindacabilmente e motivatamente accertato che l'apparecchio etilometrico utilizzato era regolarmente omologato e funzionante.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali difetto di motivazione attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili censura formulata in modo carente testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRISTINA MASSIMO nato a PALAZZO ADRIANO il 16/08/1991 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 124)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal difensore di Massimo Gristina avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che la contravvenzione in contestazione (art. 186 cod. strada), commessa in data 10.7.2018, non si era ancora prescritta alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2023), stante il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge. Quanto al secondo motivo, in ordine alla non corretta funzionalità dell'etilometro, esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di una sentenza che ha insindacabilmente e motivatamente accertato che l'apparecchio etilometrico utilizzato era regolarmente omologato e funzionante.

La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 'il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co