Sentenza — n. 18560/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAROUNE SAMI nato il 03/06/1989 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 116) Laroune Sami ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 9.2.2023, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 18.4.2016 in danno di un negozio "Coin" sito in Firenze. Con l'unico motivo dedotto lamenta l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti non è presente alcun atto di querela della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 18560/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, deve darsi atto che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. In particolare, l'art. 2 comma 19 i, f d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma :3 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Conseguentemente si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAROUNE SAMI nato il 03/06/1989 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 116)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Laroune Sami ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 9.2.2023, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il medesimo è stato giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso il 18.4.2016 in danno di un negozio "Coin" sito in Firenze. Con l'unico motivo dedotto lamenta l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, e tanto ha indotto la Corte di legittimità, facoltizzata dalla tipologia della questione dedotta, a compulsare il fascicolo processuale e a registrare che in atti non è presente alcun atto di querela della persona offesa.
Pertanto, deve darsi atto che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità per il reato di furto, anche se aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. In particolare, l'art. 2 comma 19 i, f d.lgs. 150/2022 ha modificato il comma :3 dell'art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa", salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. Conseguentemente si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato non è procedibile per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Cqnìliere estensore Il Pfesid nte