Sentenza — n. 18559/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAOULALI MUSTAPHA nato il 06/11/1979 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; • N. 111) Il ricorso proposto dal difensore di Jaoulali Mustapha, avverso sentenza della Corte di appello di Bologna del 10.1.2023, che ha dichiarato l'appello inammissibile, deduce violazione di legge, per avere i giudici erroneamente affermato la mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto di appello depositato dal difensore via PEC. La doglianza è fondata, poiché dagli atti si evince che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'atto di impugnazione era stato ritualmente depositato e sottoscritto dal difensore con firma digitale in formato CAdES (file con estensione ".p7m"), come da ricevuta di deposito allegata al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18559/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JAOULALI MUSTAPHA nato il 06/11/1979 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; • N. 111)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal difensore di Jaoulali Mustapha, avverso sentenza della Corte di appello di Bologna del 10.1.2023, che ha dichiarato l'appello inammissibile, deduce violazione di legge, per avere i giudici erroneamente affermato la mancanza di sottoscrizione digitale dell'atto di appello depositato dal difensore via PEC. La doglianza è fondata, poiché dagli atti si evince che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'atto di impugnazione era stato ritualmente depositato e sottoscritto dal difensore con firma digitale in formato CAdES (file con estensione ".p7m"), come da ricevuta di deposito allegata al ricorso.
Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato non è procedibile per mancanza di querela in atti. Invero, con l'entrata in vigore (dal 30.12.2022) del d.lgs. n. 150/2022, il reato per cui si procede è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo che non ricorrano circostanze aggravanti peculiari, che non rilevano nel caso di specie. La nuova disciplina si applica anche ai giudizi in corso, in forza della norma transitoria dettata dall'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso il 3 aprile 2024 Il Consi re estensore Il Pr